Pensioni di anzianità: cumulo.

Pensioni di anzianità, cumulo: redditi all’appello 22 settembre 2008

di Temistocle Bussino

DAL SILE 24 ORE SI RIPORTA:

I pensionati si apprestano a risparmiare lo scotto retributivo che grava sugli eventuali compensi da lavoro: dal 1° gennaio 2009 viene infatti abolito il divieto di cumulo tra redditi da pensione e da lavoro. Ciò significa che un pensionato di anzianità privo dei requisiti necessari, e che arrotonda il proprio reddito con un’attività lavorativa, si libererà di ogni trattenuta.

La questione ha avuto, finalmente, completa risoluzione dal Dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. L’interesse è elevato: non sono affatto rari i casi in cui l’azienda decide di proseguire il rapporto di lavoro con un proprio ex dipendente. Questa facilitazione dovrebbe ridurre i rischi di attività «in nero» talvolta non denunciate dagli interessati proprio per il timore di vedersi ridurre il trattamento pensionistico. Di solito i rapporti di lavoro instaurati sono soprattutto relativi a collaborazioni a progetto oppure di lavoro autonomo occasionale.

Prima di esaminare le novità 2009, è importante soffermarsi sulla scadenza di martedì prossimo, 30 settembre. Infatti, per coloro che l’anno scorso hanno svolto attività lavorativa vige ancora l’obbligo di dichiarare all’Inps i redditi percepiti da lavoro autonomo utilizzando il modello 503 riprodotti a fianco (si veda il facsimile di compilazione).

Infatti, i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l’anno 2007, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo sono tenuti a dichiarare entro il 30 settembre – data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell’anno 2007 – i redditi da lavoro autonomo conseguiti l’anno scorso. L’obbligo vale anche per coloro che svolgono attività nel corrente anno, in quanto sono tenuti a comunicare il reddito che prevedono di conseguire nel corso del 2008.

Dall’anno prossimo invece, saranno cumulabili, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente, le pensioni di anzianità. Un beneficio esteso anche alle pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ed in particolare della gestione dei lavoratori parasubordinati.

Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne.

Le novità, tuttavia, non toccano gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni. È da evidenziare che gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono di poter ottenere una nuova pensione, nel caso in cui si maturano anni sufficienti a ottenere un ulteriore trattamento pensionistico oltre a quella principale. Nella realtà, tuttavia, le prestazioni che generalmente si conseguono sono la pensione supplementare o il supplemento di pensione.

Quali sono le regole attuali che consentono ai pensionati di ottenere la totale cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente?
Ecco i requisiti richiesti:

a) la pensione è liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;

b) maturazione di almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione;

c) aver compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Per le pensioni di anzianità liquidate senza i suddetti requisiti si prevede la trattenuta totale – se l’attività è quella da dipendente – oppure una riduzione del 30% per la quota eccedente il minimo se l’attività è da lavoro autonomo. La riduzione, tuttavia, non può in ogni caso superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo svolto.

Pensioni-lavoro, vicino il ritorno al cumulo

di Davide Colombo del 15 maggio 2008

DAL SOLE 24 ORE Per completezza RIPORTIAMO ANCHE QUEST’ ARTICOLO del 15-05-2008

Continuità finché è possibile, discontinuità quando diventa necessario. Per ora si può riassumere così la linea di politica previdenziale annunciata dal nuovo ministro del Welfare, Maurizio Sacconi. Il quale, nelle prime dichiarazioni rese dopo l’insediamento, s’è limitato a soggiungere che non verranno ritoccate le regole per l’età pensionabile (dal 1° gennaio bisogna aver compiuto 58 anni per il ritiro con 35 anni di contributi) mentre verrà perseguito in ogni modo l’obiettivo dell’allungamento della vita lavorativa.
In questa prospettiva, uno dei provvedimenti che potrebbe essere adottato riguarda l’abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro (sia esso autonomo o legato a un nuovo contratto). Una misura di continuità con la legge 247/2007 («l’onerosa controriforma che abbiamo ereditato» come la chiama il ministro) e insieme di razionalizzazione della normativa che si è succeduta dal 1994 al 2004 su questa materia. L’ipotesi è già stata esaminata dai tecnici del ministero nella fase di stesura delle norme che hanno recepito il Protocollo Welfare. Ma poi non è arrivata in porto. Si prevede un innalzamento graduale dei limiti per l’abolizione totale del cumulo delle pensioni di anzianità superando il tetto attuale: 58 anni con 37 di versamenti.
La nuova armonizzazione (riassunta nella tabella che pubblichiamo qui a fianco) consentirebbe di accompagnare i nuovi requisiti di età per il pensionamento introdotto dalla riforma Damiano-Prodi con l’abolizione progressiva del cumulo. Ne conseguirebbe, nel caso di un lavoratore dipendente con 59 anni di età e 37 di versamenti, la totale cumulabilità di nuovo reddito e pensione a partire dal gennaio 2008, per arrivare a 62 anni di età e 38 di anzianità contributiva del 2013. Il divieto totale di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro, secondo questa ipotesi, rimarrebbe fino a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini solo per le categorie che potranno anticipare l’età di pensionamento (i lavoratori addetti a mansioni usuranti definiti nella delega ora all’esame delle Camere).
Ma quanto costa questo intervento? Sulla base dei bilanci Inps degli ultimi tre anni e delle previsioni per il 2008 i proventi risultanti dal divieto di cumulo hanno oscillato tra i 285 milioni di euro del 2005 e i 297 milioni previsti per quest’anno. In pratica, secondo i calcoli del ministero che trovano conferma anche presso il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, la completa abolizione del divieto di cumulo tra pensioni e reddito da lavoro comporterebbe, per l’Inps, 300 milioni di mancate entrate annue. Un onere che scenderebbe a 220 milioni ipotizzando maggiori entrate fiscali per lo Stato generate dal nuovo reddito da lavoro (la stima è di un gettito di 80 milioni l’anno prendendo come riferimento una tassazione con aliquota marginale del 27%).
Sulla totale abolizione del divieto di cumulo restano le perplessità della Ragioneria generale dello Stato. Le stesse già espresse nel 2004, quando i tecnici che lavorarono alla riforma Maroni l’avevano già proposta. Secondo la Ragioneria se è vero che la misura non comporta sulla carta oneri insormontabili, rischia tuttavia di incidere sulla cosiddetta «propensione al pensionamento» dei lavoratori. Una volta certa la completa cumulabilità – è il ragionamento – in molti si ritirerebbero appena possibile per poi cumulare pensione e nuovo reddito da lavoro, con conseguenze difficili da calcolare sulla spesa previdenziale. Una posizione «conservativa» secondo Alberto Brambilla, esperto di previdenza vicino alla Lega ed ex sottosegretario al Welfare: «Io ero e resto totalmente favorevole alla abolizione del divieto di cumulo – spiega Brambilla – perché è una misura che allunga la vita lavorativa e rende possibile l’emersione di molto lavoro nero». La totale cumulabilità di pensioni e reddito da lavoro, secondo Brambilla, «fa il paio con la detassazione degli straordinari che presto verrà varata dal Governo e può consentire a ogni lavoratore, senza più limiti, di scegliere con flessibilità come difendere il proprio reddito dopo la pensione».

COMMENTO DI FERNANDO: Abbiamo già trattato questo argomento su questo Blog (Vedi “Pensioni: fine divieto di cumulo” mese Giugno 2008) Pubblichiamo sempre sulla stessa tematica due articoli del Sole 24 Ore . Speriamo che la cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente possa sopperire alla mancata diminuzione dell’IRPEF ed al mancato aggiornamento delle pensioni stesse.



Categorie:Politica

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